1. La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca
Scientifica, denominata comunemente "la rete del GARR",
si fonda su progetti di collaborazione scientifica ed accademica
tra le Università e gli Enti di Ricerca pubblici italiani.
Di conseguenza il servizio di rete GARR è destinato
principalmente alla comunità che afferisce al Ministero
dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Esiste tuttavia
la possibilità di estensione del servizio stesso anche
ad altre realtà che svolgono attività di ricerca
in Italia, specialmente ma non esclusivamente in caso di organismi
"no-profit" impegnati in collaborazioni con la comunità
afferente al MURST. L'utilizzo della rete è comunque
soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte
di tutti gli utenti GARR.
2. Il "Servizio di rete GARR",
definito brevemente in seguito come "Rete GARR", è
costituito dall'insieme dei servizi di collegamento telematico,
dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi e
di tutti quelli strumenti di interoperabilità (operati
direttamente o per conto del GARR) che permettono ai soggetti
autorizzati ad accedere alla rete di comunicare tra di loro (rete
GARR nazionale).
Costituiscono parte integrante della rete
GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono
la interconnessione tra la rete GARR nazionale e le altre reti.
3. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti
attività:
* fornire a soggetti non autorizzati all'accesso
alla rete GARR il servizio di connettività di rete o altri
servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing,
di hosting e simili, nonchè permettere il transito di
dati e/o informazioni sulla rete GARR tra due soggetti entrambi
non autorizzati all'accesso sulla rete GARR (third party routing);
* utilizzare servizi o risorse di rete, collegare
apparecchiature o servizi o software alla rete, diffondere virus,
hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi
le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili
sulla rete GARR e su quelle ad essa collegate;
* creare o trasmettere (se non per scopi
di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale)
qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio,
osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente
se riguardante il sesso, la razza o il credo;
* trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario
non richiesto ("spamming"), nonchè permettere
che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
* danneggiare, distruggere, cercare di accedere
senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri
utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole
di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate;
* svolgere sulla rete GARR ogni altra attività
vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale,
nonchè dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette")
di utilizzo delle reti e dei servizi di rete acceduti.
4. La responsabilità del contenuto
dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle
persone che li producono e diffondono.
5. I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso
alla rete GARR, definititi nel documento "Regole approvate
dalla CRCS", possono utilizzare la rete per tutte le proprie
attività istituzionali. Si intendono come attività
istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti
previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le
attività all'interno di convenzioni o accordi approvati
dai rispettivi organi competenti, purchè l'utilizzo sia
a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività
istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le
funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati
all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi,
con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal
presente documento.
Altri soggetti, autorizzati ad un accesso
temporaneo alla rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l'insieme
delle attività indicate nell'autorizzazione.
Il giudizio finale sulla ammissibilità
di una attività sulla rete GARR resta prerogativa degli
Organismi Direttivi del GARR.
6. Tutti gli utenti a cui vengono forniti
accessi alla rete GARR devono essere riconosciuti ed identificabili.
Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano
l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono
essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente,
all'accesso alla rete GARR.
Per quanto riguarda i soggetti autorizzati
all'accesso alla rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche
persone temporaneamente autorizzati da questi in virtù
di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi
gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto
autorizzato con accesso alla rete GARR.
7. E' responsabilità dei soggetti
autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR di
adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle
proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non
avvengano utilizzi non ammessi della rete GARR. Ogni soggetto
con accesso alla rete GARR deve inoltre portare a conoscenza
dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni)
le norme contenute in questo documento.
8. I soggetti autorizzati all'accesso, anche
temporaneo, alla rete GARR accettano esplicitamente che i loro
nominativi (nome dell'Ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano
inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi
Direttivi GARR.
9. In caso di accertata inosservanza di queste
norme di utilizzo della rete, gli Organismi Direttivi GARR prenderanno
le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento
della rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso
alla rete GARR stessa.
10. L'accesso alla rete GARR è condizionato
all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.
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